IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                         (sezione terza ter) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  10089  del  2018,  proposto  da  Pica  Immobiliare
s.r.l.,  in  persona   del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Mario  Bucello,  Simona  Viola,
Mariano Fazio, Paola Tanferna, con domicilio digitale come da PEC  da
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo  studio  dell'avv.
Paola Tanferna in Roma, via Maria Adelaide n. 8; 
    Contro Gestore dei Servizi Energetici - Gse  S.p.a.,  in  persona
del  legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e   difeso
dall'avvocato Gianluca Maria Esposito, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo  studio
in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia, 11; 
    Ministero  dello  sviluppo  economico,  in  persona  del   legale
rappresentante pro tempore, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
    per l'annullamento 
        - della  nota  della  Direzione  Verifiche  e  Ispezioni  del
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. prot. n. GSE/P20180041102
del 15 maggio 2018, recante «Comunicazione di esito dell'attivita' di
controllo mediante verifica documentale svolta ai sensi dell'art.  42
del decreto legislativo 28/2011, dell'art. 1 del decreto ministeriale
31 gennaio 2014 e dell'art. 26 del  decreto  ministeriale  23  giugno
2016, sull'impianto idroelettrico di potenza pan a  599  kW,  ubicato
nel Comune di Limone Piemonte (CN)»; 
        - nonche' di  ogni  altro  atto  antecedente,  conseguente  o
comunque connesso con quello sopra indicato, ivi incluse le note  del
GSE nn. GSE/P20170028504 del 30 marzo 2017, GSE/P20170053593  del  10
luglio 2017, GSE/P20170081391 del 31 ottobre 2017; 
        - in subordine, per  quanto  occorrer  possa,  dell'art.  10,
commi 1 e 2, e dell'art. 24, commi 3 e 4, del decreto ministeriale  6
luglio 2012 («Attuazione dell'art.  24  del  decreto  legislativo  ,3
marzo 2011 n. 28, recante incentivazione della produzione di  energia
elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi da  fotovoltaici»),
dell'art. 11 del decreto ministeriale 31  gennaio  2014  («Attuazione
dell'art. 42 del  decreto  legislativo  3  marzo  211  n.  28,  sulla
disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel
settore elettrico di competenza del Gestore  dei  Servizi  Energetici
GSE S.p.a), dell'art. 10, commi 1 e 3, e  dell'art.  26  del  decreto
ministeriale 23 giugno 2016 («Incentivazione  dell'energia  elettrica
prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico»),  dei  punti
2.2.1 e 2.2.7 delle Procedure applicative del decreto ministeriale  6
luglio 2012 contenenti  i  regolamenti  operativi  per  le  procedure
d'asta e per le procedure di iscrizione ai  registri  del  24  agosto
2012  e  del  13  gennaio  2014,  del  punto  2.2.3  delle  Procedure
applicative del decreto ministeriale 23 giugno 2016; 
        - in subordine, per quanto occorrer possa, previa  rimessione
alla   Corte   costituzionale   della   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 57-quater del decreto-legge 24  aprile  2017
n. 50, convertito in legge 21 giugno  2017  n.  96  e  dell'art.  42,
decreto legislativo  28/2011,  comma  4-sexies,  per  violazione  dei
principi di uguaglianza (art. 3 Cost.), parita' degli operatori in un
regime di concorrenza (articoli 117, primo comma e  41  Cost.)  e  di
ragionevolezza (art. 3 Cost.). 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2019 il dott.
Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale; 
    Premessa. 
    La societa' Pica Immobiliare  S.r.l.,  al  fine  di  accedere  ai
meccanismi di incentivazione previsti dal decreto legislativo 28/2011
in favore di impianti alimentati a fonti rinnovabili,  presentava  al
Gestore  dei   Servizi   Energetici,   societa'   pubblica   preposta
all'erogazione  degli  incentivi  in  materia  energetica,   distinte
richieste di iscrizione al Registro informatico, per gli  anni  2013,
2014 e 2016 - ai sensi del decreto  ministeriale  6  luglio  2012,  e
successivamente  del  decreto  ministeriale  23  giugno  2016  -   in
relazione ad un impianto idroelettrico  sito  nel  Comune  di  Limone
Piemonte (CN); nell' occasione dichiarava «di essere titolare,  anche
a seguito di voltura, del pertinente titolo concessorio conseguito il
7 febbraio 2012, tuttora valido ed efficace». 
    Quanto ai registri degli anni 2013 (codice Registro  IDRO_RG2013)
e 2014 (Registro IDRO_RG2014), esaurito  il  contingente  di  potenza
previsto dai rispettivi  bandi,  la  ricorrente  veniva  iscritta  in
posizione non utile per accedere agli incentivi; quanto  al  registro
del 2016 (Registro IDRO_RG2016)  veniva  ammessa  in  graduatoria  in
posizione tale da rientrare nel contingente di potenza disponibile. 
    Avviato il procedimento di verifica,  con  provvedimento  del  15
maggio  2018,  il  Gestore   Servizi   Energetici   evidenziava   che
«dall'analisi  della  documentazione  inviata  e  risultato  che   la
concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico n.  5056-bis  e'
stata rilasciata dalla Provincia di Cuneo con determinazione  n.  813
del 27 febbraio 2012 e che, con  lo  stesso  provvedimento,  e  stato
approvato il disciplinare  di  concessione  sottoscritto  in  data  7
febbraio 2012; il Titolare dell'impianto, all'atto della richiesta di
iscrizione al Registro IDRO_RG2016 e  come  anche  per  i  precedenti
Registri,  ha  indicato,  quale  data  di  ottenimento   del   titolo
concessorio, la data relativa alla sottoscrizione del disciplinare di
concessione; e' da  ritenersi  quale  idoneo  titolo  concessorio  la
determinazione di concessione di derivazione e non il disciplinare di
concessione. La difformita' riscontrata, oltre ad essere in contrasto
con quanto dichiarato nell'ambito dell'iscrizione a Registro,  altera
la formazione delle graduatorie poiche' la data di conseguimento  del
titolo concessorio costituisce  criterio  di  priorita'  con  cui  le
stesse vengono formate»; di conseguenza il  Gestore,  stante  la  non
veridicita'  della  dichiarazione,   disponeva   l'esclusione   dalle
graduatorie dei Registri 2013, 2014 e 2016, con conseguente decadenza
dal diritto agli incentivi. 
    Avverso il citato provvedimento la Pica Immobiliare  srl  con  il
ricorso in epigrafe ha introdotto plurime censure per  violazione  di
legge ed eccesso di potere. 
    In particolare vengono dedotte le seguenti doglianze: 
        - violazione  e  falsa  applicazione  dell'art.  42,  decreto
legislativo  n.  28/2011  (c.d.  «Decreto   Romani»),   dei   decreti
ministeriali 6 luglio 2012, 31 gennaio 2014 e 23 giugno 2016, nonche'
delle  Procedure  applicative  adottate  dal  GSE;   violazione   del
principio  di  proporzionalita'  del  provvedimento   amministrativo,
eccesso  di  potere  per  irragionevolezza,   ingiustizia   grave   e
manifesta, carenza di istruttoria. Difetto assoluto  di  motivazione.
Violazione dei canoni  di  efficienza,  efficacia  e  buon  andamento
dell'azione amministrativa; 
        -  in  subordine:  illegittimita'  costituzionale   dell'art.
57-quater del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge
21 giugno 2017 n. 96 e dell'art.  42,  decreto  legislativo  28/2011,
comma 4-sexies, per violazione dei principi di  uguaglianza  (art.  3
Cost.), parita' degli operatori in un regime di concorrenza (articoli
117, primo comma e 41 Cost.) e di ragionevolezza (art. 3 Cost.); 
        - in  subordine:  illegittimita'  dell'art.  24  del  decreto
ministeriale 6  luglio  2012,  dell'art.  11,  comma  1  del  decreto
ministeriale 31 gennaio 2014, dell'art. 26 del  decreto  ministeriale
23 giugno 2016, per violazione degli articoli 3, 97 Cost.; 
        - in subordine: illegittimita' del punto 2.2.1 «Requisiti  di
partecipazione - Soggetti legittimati a presentare  richiesta»  delle
Procedure applicative del decreto ministeriale 6 luglio  2012,  nella
versione aggiornata il 13 gennaio 2014, per violazione  dell'art.  11
delle preleggi e del principio della certezza del diritto; 
        - violazione e falsa applicazione del bando,  degli  articoli
10, comma 1, 24, comma 1, decreto  ministeriale  6  luglio  2012;  42
decreto legislativo n. 28 del 2011; 2 e 11  decreto  ministeriale  31
gennaio  2014;  2.2.1  delle  procedure   applicative   del   decreto
ministeriale 6 luglio 2012 del 24 agosto 2012; 1, 3, 6 e 12 legge  n.
241/1990; 10 e 11 delle preleggi; 3, 9, 10, 11, 32, 41, 42, 97 e 117,
comma 1 Cost., anche in riferimento all'art. 1  prot.  add.  Cedu,  5
Trattato sull'Unione europea e 16,  17,  37  e  41  Carta  di  Nizza;
direttive  2006/123/ce  e   2009/28/ce;   violazione   dei   principi
costituzionali e comunitari di certezza del diritto, ragionevolezza e
proporzionalita' dell'azione  amministrativa,  predeterminazione  dei
requisiti di ammissione a benefici economici,  tutela  del  legittimo
affidamento  e  garanzia  di  massima   partecipazione,   illogicita'
manifesta, difetto d'istruttoria e di motivazione, eccesso di  potere
per errore nei presupposti; 
        - violazione del principio  del  c.d.  soccorso  istruttorio.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. b)  della
legge  n.  241/1990.  Violazione  dei  canoni  di  lealta'  e   leale
collaborazione e del principio del giusto procedimento. Violazione  e
falsa applicazione dell'art. 18, comma 2  della  legge  n.  241/1990.
Eccesso di potere per irragionevolezza, nonche' per ingiustizia grave
e manifesta. Eccesso di potere per carenza  di  istruttoria.  Difetto
assoluto  di  motivazione.  Violazione  dei  canoni  di   efficienza,
efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa; 
        - in subordine: illegittimita' degli articoli  10,  comma  2,
decreto  ministeriale  6  luglio  2012  e  10,   comma   2,   decreto
ministeriale  23  giugno  2016  e  delle  clausole  delle   Procedure
applicative adottate in attuazione dei decreti,  per  violazione  (i)
del principio del c.d. soccorso istruttorio, (ii) dell'art. 6,  comma
1, lettera b), legge n. 241/1990, (iii) dei canoni di lealta' e leale
collaborazione  e  del  principio  del  giusto   procedimento,   (iv)
dell'art. 18, comma 2, legge  n.  241/1990,  (v),  nonche'  per  (vi)
eccesso  di  potere  per  irragionevolezza,   ingiustizia   grave   e
manifesta, carenza di istruttoria, difetto assoluto  di  motivazione,
violazione dei canoni  di  efficienza,  efficacia  e  buon  andamento
dell'azione amministrativa. 
    Si e' costituito in giudizio il Gestore dei Servizi Energetici  -
G.S.E. s.p.a., deducendo l'infondatezza dei motivi di impugnazione. 
    Con comparsa di mero stile si e' costituito in giudizio anche  il
Ministero dello sviluppo economico. 
    Rilievo della questione di legittimita' costituzionale dell' art.
42, comma 4-sexies decreto legislativo 28/2011, come risultante dalle
modifiche introdotte dalla legge n. 96/2017. 
    Occorre precisare che in  base  all'art.  42,  comma  3,  decreto
legislativo  28/2011  («nel  caso  in   le   violazioni   riscontrate
nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2  siano  rilevanti  ai
fini dell'erogazione degli  incentivi,  il  GSE  dispone  il  rigetto
dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonche' il recupero
delle somme gia' erogate») l'accertata falsita'  delle  dichiarazioni
rese in  sede  di  domanda  di  accesso  al  meccanismo  incentivante
comporta l'esclusione dal beneficio richiesto; secondo l'orientamento
consolidato della giurisprudenza, in tale ambito assume particolare o
il   principio   di   auto-responsabilita'   nella   produzione    di
dichiarazioni e di  documenti,  al  di  la  dell'elemento  soggettivo
sottostante (e, quindi, dell'eventuale «buona fede» del dichiarante),
insieme a quello della non configurabilita' del c.d.  falso  innocuo,
con conseguente emersione, per cio' solo, di un'ipotesi di violazione
rilevante ostativa  all'erogazione  degli  incentivi  (cfr.,  tra  le
tante, di recente, tribunale amministrativo  regionale  Lazio,  Roma,
questa sez. III-ter, 6711/2019, 7098/2019; v. anche Cons. Stato, sez.
IV, sentenza n. 5795 del 2015). 
    A fronte di tale quadro normativo e giurisprudenziale, in ragione
dell'art.  57-quater,  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno  2017,  n.  96, e'
stato inserito all'art. 42 decreto legislativo 28/2011,  disposizione
che disciplina in via generale i poteri amministrativi di controllo e
sanzione del Gestore in materia di incentivi, il comma 4-sexies; tale
disposizione recita: «al  fine  di  salvaguardare  la  produzione  di
energia elettrica derivante da impianti eolici,  tutti  gli  impianti
eolici gia' iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012,  ai
quali e' stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto  del
Ministro dello sviluppo  economico  6  luglio  2012,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n.  159  del  10
luglio 2012, a causa della errata indicazione della data  del  titolo
autorizzativo in sede  di  registrazione  dell'impianto  al  registro
EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti  dalla  normativa
per tale registro. La riammissione avviene a condizione che  l'errata
indicazione  della  data   del   titolo   autorizzativo   non   abbia
effettivamente portato all'impianto un vantaggio  in  relazione  alla
sua posizione in graduatoria». 
    La  speciale  disposizione  indicata  (art.  42,  comma  4-sexies
decreto legislativo 28/2011) ha dunque,  in  deroga  alla  disciplina
generale un'efficacia sanante e, comunque, una portata regolarizzante
della posizione di coloro che,  come  la  societa'  ricorrente,  sono
stati  esclusi  dal  meccanismo  incentivante  in  ragione   di   una
dichiarazione  falsa  o  erronea  in  merito  alla  data  del  titolo
autorizzativo. 
    Tale disposizione e'  pero'  condizionata  all'esistenza  di  due
presupposti; uno oggettivo in quanto e scusata, non la  dichiarazione
erronea di qualsiasi dato rilevante, ma  solo  quella  relativa  alla
data del titolo autorizzativo (nel caso di specie, come  esposto,  la
ricorrente ha appunto indicato, quale data di ottenimento del  titolo
concessorio, la data relativa alla sottoscrizione del disciplinare di
concessione piuttosto  che  la  data  di  rilascio  della  successiva
determinazione di concessione di derivazione). 
    Il  secondo  presupposto  e'  poi  di  natura  soggettiva:   tale
disposizione non riguarda infatti la generalita'  degli  impianti  di
produzione energetica ricadenti nella disciplina di  cui  al  decreto
legislativo 28/2011 ma solo quelli  generati  da  fonte  eolica,  con
l'ulteriore limitazione che siano quelli riferibili esclusivamente al
registro EOLN-RG2012 (per cui vale l'applicazione  del  DM  6  luglio
2012). 
    La   ricorrente   ritiene   che   tale   esplicita    limitazione
dell'efficacia  della   disposizione   sanante   sia   da   ritenersi
irragionevole, in quanto, in assenza di valida giustificazione, viene
impedita ad altri soggetti, responsabili di  impianto  di  produzione
energetica rinnovabile ma diversi da  quelli  iscritti  nel  registro
EOLN-RG2012, la facolta' di riammissione al meccanismo incentivante. 
    Sulla rilevanza della questione di costituzionalita'. 
    La questione di costituzionalita' rientra nel petitum sostanziale
dell'impugnativa proposta, ove, tra le censure  proposte,  si  deduce
proprio  la  «questione  di  legittimita'  costituzionale   dell'art.
57-quater del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge
21 giugno 2017 n. 96 e dell'art.  42,  decreto  legislativo  28/2011,
comma 4-sexies, per violazione dei principi di  uguaglianza  (art.  3
Cost.), parita' degli operatori in un regime di concorrenza (articoli
117, primo comma e 41 Cost.) e di ragionevolezza (art. 3 Cost.)». 
    La detta questione di costituzionalita' ha  carattere  rilevante,
anche se  proposta  in  via  subordinata,  in  quanto,  con  separata
sentenza non  definitiva  n.  10996/2019,  pronunciata  sul  medesimo
ricorso  e  oggetto  di  deliberazione  nella  medesima   camera   di
consiglio,  questa  Sezione  ha  rigettato  tutte  le  altre  censure
contenute nella  domanda  impugnatoria,  con  esclusione  proprio  di
quella relativa alla questione di legittimita'  costituzionale  della
disposizione in esame, ora  riportata.  Appare  evidente  quindi  che
l'eventuale declaratoria di illegittimita' della citata  disposizione
legislativa richiamata influirebbe sull'esito del giudizio a quo, ove
si ritenesse, riscontrando la lamentata disparita' di trattamento, di
ritenere la disposizione illegittima nella parte in cui non  consenta
la «riammissione» agli incentivi anche ai  responsabili  di  impianto
idroelettrico iscritto al registro informatico. 
    Di conseguenza, per le  ragioni  esposte,  la  risoluzione  della
questione  di  costituzionalita'  e  presupposto  necessario  per  la
pronuncia definitiva di questo giudice. 
    Il disposto  della  cui  costituzionalita'  si  dubita  non  puo'
peraltro  essere  suscettibile  di   una   diversa   interpretazione,
costituzionalmente  orientata,  posto  che   l'univoca   formulazione
letterale della disposizione limita inequivocabilmente l'applicazione
della disposizione sanante agli impianti eolici la cui incentivazione
e' regolata dal decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  6
luglio 2012, «a causa della errata indicazione della data del  titolo
autorizzativo in sede  di  registrazione  dell'impianto  al  registro
EOLN-RG2012»; si impone pertanto la rimessione della  questione  alla
Corte costituzionale al fine di valutarne la conformita',  al  canone
di ragionevolezza e non arbitrarieta'. 
    Sulla   non   manifesta   infondatezza   della    questione    di
costituzionalita'. 
    Alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e per i
motivi che si esporranno, questo Tribunale dubita della  legittimita'
costituzionale  dell'art.  42  decreto  legislativo  28/2011,   comma
4-sexies ed intende pertanto  sottoporlo  al  sindacato  della  Corte
costituzionale,  per  violazione   dei   principi   di   uguaglianza,
ragionevolezza, di buon  andamento  e  imparzialita'  della  pubblica
amministrazione di cui all'art. 3 Cost. in combinato l'art. 97 e  117
Cost. 
    In punto di fatto si e' gia'  evidenziato  che  l'impianto  della
Pica Immobiliare e' stata  escluso  dal  meccanismo  incentivante  in
quanto, a seguito della errata  indicazione  della  data  del  titolo
autorizzativo in sede  di  registrazione  dell'impianto,  il  Gestore
Servizi Energetici, considerato che la  non  veritiera  dichiarazione
alterava  la  formazione  delle  graduatorie  («poiche'  la  data  di
conseguimento  del  titolo  concessorio   costituisce   criterio   di
priorita'  con   cui   le   stesse   vengono   formate»),   disponeva
l'estromissione dalle graduatorie dei Registri 2013 2014 e 2016,  con
conseguente decadenza dal diritto agli incentivi. 
    Ebbene nel caso di specie non risultano ragioni che giustifichino
la riserva del beneficio della regolarizzazione e della  riammissione
agli  incentivi  ai  soli  impianti  eolici  iscritti  nel   registro
EOLN-RG2012. 
    In primo luogo  il  Collegio  osserva  che  gli  incentivi  della
produzione  energetica  da  fonte  rinnovabile   sono   organicamente
disciplinati  dal  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  in
attuazione della delega di cui all'art. 17,  comma  1,  1.  4  giugno
2010, n. 96 (l. comunit.  2009),  in  virtu'  della  quale  e'  stata
recepita  la  Direttiva  2009/28/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 aprile 2009. 
    La regolamentazione dei meccanismi incentivanti della  produzione
energetica da fonte rinnovabile e'  dunque  ispirata,  a  prescindere
dalla fonte energetica, non solo  da  una  comune  ratio  (ovvero  il
raggiungimento degli «obiettivi nazionali obbligatori  per  la  quota
complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale  lordo
di energia», cfr. art.  1  Direttiva  2009/28/CE  e  art.  1  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28) ma  anche  da  una  regolamentazione
omogenea che accomuna le iniziative intraprese in questo settore. 
    A  prescindere  infatti  dalle  fonti   energetiche   utilizzate,
l'intenzione delle istituzioni europee (art. 1 Direttiva  2009/28/CE,
e ora anche  art.  1  Direttiva  Ue  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio n. 2001 dell'11 dicembre 2018) e' infatti stabilire  quanto
ai  regimi  di  sostegno  «un  quadro  comune   per   la   promozione
dell'energia da  fonti  rinnovabili»  che  accomuni  l'incentivazione
della produzione di energia di fonti che rientrano nella  definizione
«di fonti rinnovabili non fossili» (ovvero come indicato dall'art.  2
Direttiva  2009/28/CE  tra  le  altre,  poste  sullo  stesso   piano,
l'energia eolica e quella idraulica). 
    La disciplina nazionale, in attuazione  di  quella  europea,  nel
delineare tale quadro comune  dedicato  a  tutte  le  iniziative  nel
settore  dell'energia  rinnovabile,  senza   distinzione   di   fonte
energetica, stabilisce infatti «principi  generali»  (cfr.  Titolo  V
decreto legislativo 28/2011) volti a stabilire  una  regolamentazione
comune dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti
rinnovabili e all'efficienza energetica attraverso il riordino ed  il
potenziamento dei vigenti sistemi di incentivazione. 
    In sostanza, a parere del Collegio, e' ben evidente sia a livello
europeo che nazionale l'intenzione di  creare  un  quadro  comune  ed
omogeneo  per  il  sostegno  ad  iniziative  energetiche   da   fonte
rinnovabile; tale quadro non appare compatibile con norme derogatorie
che - ammessa pacificamente la necessita' di  regolare  distintamente
impianti alimentati da diverse fonti quando ne sussista la ragione  -
in assenza di  concrete  giustificazioni  tecniche  e  razionali  non
possono essere limitate a determinate  categorie  (i  detti  impianti
eolici iscritti  nel  registro  EOLN-RG2012)  se  non  in  virtu'  di
motivazioni che appaiono riconducibili a logiche arbitrarie o di mero
favore. 
    Risulta peraltro in atti che, nel caso di specie, come  richiesto
dalla norma censurata, l'errata indicazione  della  data  del  titolo
autorizzativo  «non  abbia  effettivamente  portato  all'impianto  un
vantaggio  in  relazione  alla  sua  posizione  in  graduatoria»;  la
fattispecie concreta dunque differisce da quella  astratta,  prevista
dalla norma, solo sul piano soggettivo, in  quanto  l'impianto  della
ricorrente non e un impianto eolico iscritto al registro EOLN-RG2012,
come richiesto dalla disposizione. 
    In definitiva, la fattispecie astratta  descritta  dall'art.  42,
comma 4-sexies decreto legislativo 2812011, e quella concreta oggetto
del presente giudizio risultano sostanzialmente analoghe in quanto: 
        1.   Rientrano   entrambe    nell'ambito    della    generale
regolamentazione europea e nazionale sulle energie rinnovabili. 
        2. L'iniziativa della Pica Immobiliare e stata  iscritta  nel
Registro sulla base di un dato non veritiero attinente alla data  del
titolo autorizzativo. 
        3. Tale dato era, in astratto, quale requisito di  priorita',
rilevante ai fini della posizione in graduatoria. 
        4. In concreto l'erroneita' del dato non  ha  prodotto  alcun
risultato  utile;  le  due   fattispecie   sono   quindi   pienamente
sovrapponibili se si esclude  il  requisito  della  riferibilita'  al
registro EOLN-RG2012, per  il  quale  non  appare  sussistere  alcuna
ragione giustificativa. 
    Accertata dunque in astratto, salvo il requisito  soggettivo,  la
riconducibilita' della presente fattispecie alla disposizione di  cui
all'art. 42, comma 4-sexies decreto legislativo 28/2011, si evidenzia
che  nella   costante   elaborazione   del   giudice   costituzionale
l'esercizio della funzione legislativa e' censurabile nei casi in cui
sia  stato  esercitato  in  maniera   manifestamente   irragionevole,
arbitraria o radicalmente ingiustificata, regolando situazioni uguali
in maniera difforme. 
    Tale  discriminazione  spicca  gia'  in  base  ad   una   lettura
teleologica della disposizione; il  comma  4-sexies  citato  richiama
l'esplicita ratio legis «di salvaguardare la  produzione  di  energia
elettrica  derivante  da  impianti   eolici»;   tale   finalita'   ha
evidentemente un'analoga ragion d'essere anche nel caso dell'impianto
idroelettrico  proposto  dalla  Pica  Immobiliare   srl   posto   che
l'iniziativa esclusa dal beneficio concerne sempre la  produzione  di
energia elettrica da  fonte  rinnovabile  la  cui  incentivazione  e'
comunque, come visto, riconducibile  al  medesimo  corpus  normativo,
europeo e nazionale. 
    Peraltro non risulta neanche che per gli impianti eolici  vi  sia
una diversa regolamentazione dell'accesso agli incentivi posto che il
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  6  luglio   2012,
richiamato nella disposizione legislativa in  esame  e  disciplinante
l'accesso  all'incentivo  degli  impianti  eolici   e   idroelettrici
prevede, inter alios, tra i criteri di priorita' «l'anteriorita'  del
titolo autorizzativo». 
    Non appare poi decisiva la natura della  fonte  di  alimentazione
(idroelettrica) a fronte  del  riferimento  nella  disposizione  alla
fonte eolica (peraltro limitata ad un singolo registro); come infatti
gia' osservato l'incentivazione degli impianti da energia rinnovabile
rientra in quadro regolatorio comune che  non  giustifica,  ceteribus
paribus, deroghe particolari. 
    Ne consegue che la detta disposizione appare confliggere  con  il
principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), e il piu' generale principio
di ragionevolezza che ne costituisce corollario, alla luce del  quale
il legislatore deve regolare in maniera uguale situazioni  uguali  ed
in maniera diversa situazioni diverse; nel caso odierno la disparita'
di trattamento non trova  infatti  giustificazione  nella  diversita'
delle situazioni disciplinate,  giustificazione  nemmeno  rinvenibile
nei documenti  preparatori  alla  conversione  del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50. 
    In  conclusione  non  emergono   ragioni   giustificative   della
specialita' della disposizione; la loro assenza non giustifica dunque
la riserva della sanatoria (il citato art. 42, comma  4-sexies)  agli
impianti eolici sopra individuati. 
    Posto dunque che per la consolidata  giurisprudenza  della  Corte
Costituzione (sin dalla sentenza n. 15/1960)  l'art.  3  Cost.  vieta
l'ingiustificata disparita di trattamento di situazioni uguali (anche
definite  «secondo  caratteristiche   identiche   o   ragionevolmente
omogenee  in  relazione  al  fine  obiettivo  cui  e  indirizzata  la
disciplina  normativa   considerata»,   cfr.   Corte   costituzionale
163/1993), la disposizione di cui  all'art.  42  decreto  legislativo
28/2011, comma 4-sexies  appare  affetta  da  irragionevolezza  nella
parte in cui non prevede che anche le domande incentivazione relative
ad impianti idroelettrici siano riammesse agli incentivi, quando come
nel caso di specie, la situazione fattuale  e  giuridica  sottostante
presenta una sostanziale equivalenza rispetto  a  quelle  oggetto  di
regolarizzazione ex lege; la questione va dunque rimessa  al  giudice
costituzionale per valutare se il ripristino dell'uguaglianza violata
possa avvenire estendendo la portata della norma per ricomprendervi i
casi  discriminati  (per  il   principio   cfr.   ex   multis   Corte
costituzionale n. 508/2000; sempre in via generale, non osta  ad  una
pronuncia  additiva,  a  tutela  del  principio  di  uguaglianza,  il
carattere derogatorio di una norma rispetto al regime  generale  cfr.
Corte costituzionale n. 416/1996). 
    E'   infatti   noto   che,   nella   consolidata   giurisprudenza
costituzionale, il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e
violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un
trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali  situazioni
(v. ex plurimis, di recente e in via generale Corte costituzionale n.
83/2018 232/2018 e per la  materia  qui  trattata  cfr.  sentenza  n.
383/2005 sulla discriminazione tra fonti energetiche). 
    Viene dunque in rilievo, trattandosi dell'esercizio di un  potere
pubblico, anche la violazione  del  principio  di  buon  andamento  e
imparzialita' dell'amministrazione  (art.  97  Cost.)  posto  che  la
disposizione, in quanto introduce  un  apparentemente  ingiustificato
privilegio per i soli «impianti eolici  gia'  iscritti  in  posizione
utile nel registro EOLN-RG2012», impone all'amministrazione, a fronte
dell'accertata  irregolarita'  della   domanda   di   incentivo,   di
discriminare irragionevolmente le iniziative del privato, consentendo
solo  a  determinati  soggetti,  circoscritti  su  di   un   criterio
apparentemente privo di logica, la possibilita' di  regolarizzare  la
propria posizione e ottenere la riammissione al beneficio. 
    Sotto questo profilo, l'art. 97 della Costituzione si combina con
il riferimento all'art. 3  Cost.  e  implica  lo  svolgimento  di  un
giudizio  di   ragionevolezza   sulla   legge   censurata   (v.   per
l'affermazione del principio Corte costituzionale n. 243/2005). 
    E infatti come gia' evidenziato dalla stessa Corte costituzionale
la disposizione di sanatoria, per  poter  legittimamente  superare  -
alla stregua dell'art. 3 in riferimento, nella  specie,  all'art.  97
della  Costituzione  -  «una  precedente  valutazione  dell'interesse
pubblico  gia'   operata   dalla   legge,   deve   essere   sostenuta
dall'assunzione di altro interesse  pubblico,  non  irragionevolmente
idoneo a giustificare il  contrasto  che  viene  a  crearsi  tra  due
diverse manifestazioni  di  volonta'  legislativa  concorrenti  sulla
medesima  fattispecie»  (cfr.   in   termini   Corte   costituzionale
141/1999). 
    Trattandosi  poi  dell'applicazione  di   norme   nazionali,   da
inquadrarsi   nell'ambito   dell'attuazione   del   diritto   europeo
(Direttiva 2009/28/CE; Direttiva UE 2018/2001 cit.) va  rimessa  alla
Corte costituzionale, per le stesse ragioni  ora  esposte,  anche  la
possibile violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in  relazione
agli articoli 20 e 21  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione
europea, che enunciano il principio di uguaglianza ed il  divieto  di
discriminazione. 
    Va, quindi, dichiarata rilevante e non  manifestamente  infondata
la descritta questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  42
decreto legislativo 28/2011, comma 4-sexies  per  contrasto  con  gli
art. 3, 97, 117 Cost. e per violazione del principio di  uguaglianza,
di ragionevolezza e di imparzialita' e buon andamento della  pubblica
amministrazione. 
    Cio'  posto,  il  presente  giudizio  va  sospeso  e   gli   atti
processuali trasmessi alla Corte costituzionale.